È possibile usufruire del bonus pubblicità anche per gli investimenti pubblicitari effettuati sulle emittenti radiofoniche e televisive. Lo prevede il decreto Sostegni bis che uniforma la disciplina del credito d’imposta per gli investimenti sui media radiotelevisivi a quella per gli investimenti pubblicitari sui giornali. Per effetto della modifica, quindi, per il biennio 2021 - 2022, il bonus pubblicità è riconosciuto nella misura unica del 50% per tutti gli investimenti pubblicitari effettuati.
Con l’articolo 57 del D.L. 50/2017 è stato introdotto un incentivo fiscale a favore degli investimenti pubblicitari incrementali su quotidiani, periodici (anche online) e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali a favore di imprese, lavoratori autonomi e enti non commerciali, a prescindere dalla forma giuridica, dalla dimensione e dal regime contabile adottato. L’incentivo si traduce in un credito d’imposta utilizzabile esclusivamente in compensazione previa presentazione di specifica istanza.
Per il 2021 e il 2022, la Legge di Bilancio 2021 ha originariamente quantificato l’incentivo nella misura unica del 50% degli investimenti effettuati con riferimento alle campagne pubblicitarie su giornali quotidiani e periodici, anche in formato digitale.
Successivamente, con il decreto Sostegni bis, all’articolo 67, commi 10 e 13, D.L. 73/2021, ha modificato l’agevolazione in esame estendendola (sempre nella misura unica del 50%) anche agli investimenti su emittenti radio televisive, con riferimento all’anno 2021 e 2022.
A seguito di questa novità, il Dipartimento per l’informazione e l’editoria, ha reso noto che, in ragione degli interventi di aggiornamento della piattaforma telematica, è stato posticipato il periodo per l’invio della comunicazione per l’accesso al credito di imposta per gli investimenti pubblicitari per l’anno 2021, inizialmente previsto dal 1° al 30 settembre 2021.
La “Comunicazione per l’accesso al credito d’imposta”, contenente i dati relativi agli investimenti effettuati e/o ancora da effettuare nell’anno 2021, è possibile quindi inviarla nella finestra temporale che va dal 1° al 31 ottobre 2021.
Si evidenzia che restano comunque valide le richieste pervenute nel periodo 1° marzo – 31 marzo 2021 e su di esse il calcolo per la determinazione del credito spettante sarà automaticamente effettuato sulla base delle nuove disposizioni. In ogni caso è possibile sostituire la prenotazione già inviata a marzo, inviandone una nuova.
Successivamente, dal 1° gennaio al 31 gennaio 2022, va presentata la “Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati”, da utilizzare per dichiarare l’effettiva realizzazione degli investimenti indicati nella Comunicazione presentata in precedenza.
Successivamente spetta al Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria, nel rispetto del limite di spesa stanziato (determinato in 90 milioni di euro per il 2021), rendere noto l’elenco dei contribuenti ammessi a godere del bonus con relativo importo, da utilizzare in compensazione con modello F24.
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